TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

      1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

      Identico.

 

Art. 85-bis.
(Modifica al comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
 

      1. Al capoverso 1 del comma 829 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».


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